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Attenzione ! Nuovi adempimenti per i produttori.

Riportiamo interamente la News pubblicata il 10-11-2018 sul sito di E-Distribuzione nell’area privata Produttori…

 

Scadenza del 17/11/2018: adempimenti per i Produttori ai sensi del Regolamento RfG (UE 2016/631).

 

Come noto con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/631 (di seguito anche Regolamento RfG) sono stati introdotti nuovi requisiti tecnici per la connessione alla rete pubblica degli impianti di generazione. Tale Regolamento troverà applicazione a decorrere dal 17 maggio 2019.

e-distribuzione ricorda che il Regolamento RfG NON trova applicazione:

a) per gli impianti di generazione entrati in esercizio prima del 17/05/2016; 

b) per gli impianti in relazione ai quali il contratto di acquisto dei macchinari sia stato concluso entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento (e quindi entro il 17 maggio 2018) e il titolare dell’impianto di generazione abbia comunicato la conclusione di tale contratto al gestore di rete competente e a Terna entro 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento RfG (cioè entro il 17 novembre 2018).

Per tutti i titolari degli impianti di produzioni rientranti nella casistica b) che non avessero ancora presentato, la comunicazione di cui all’art 4 comma 2 lett b del Regolamento è disponibile un format  di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella sezione dell’area pubblica – produttori, raggiungibile al seguente link:https://www.e-distribuzione.it/it/a-chi-ci-rivolgiamo/produttori/Adempimenti_produttori.html.

Tale dichiarazione dovrà essere inviata, per le pratiche di connessione attualmente in corso, tramite il portale produttori di e-distribuzione utilizzando la sezione “altre comunicazioni” e per gli impianti attivati dal 17 maggio 2016 tramite l’indirizzo PEC “produttori@pec.e-distribuzione.it“.
o utilizzando la casella postale 5555 – 85100 Potenza. La medesima dichiarazione dovrà essere inviata anche a Terna.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo del Regolamento RfG (UE 2016/631)

fine comunicato.

Tre nostre osservazioni:

1)

Regolamento (UE) 2016/631

 

 Articolo 5″ Determinazione della significatività”

1.I requisiti applicabili ai gruppi di generazione sono stabiliti in funzione del livello di tensione del loro punto di connessione e della loro potenza massima, secondo le categorie definite al paragrafo 2.

2.I gruppi di generazione che ricadono nelle seguenti categorie sono considerati significativi:

a) punto di connessione al di sotto di 110 kV e potenza massima di almeno 0,8 kW (tipo A);

 

in pratica sembra che rientrano tutti i produttori fotovoltaici...a meno di errori di stampa…

 

2) secondo il call center di E-distribuzione  visto il poco tempo a disposizione, non verranno presi provvedimenti  per coloro che non trasmetterano la dichiarazione di atto notorio nei tempi di cui sopra…

 

3) Non si sa, per ora, a quale indirizzo email di Terna bisogna spedire la dichiarazione…